Avvocato Giulia Mancini, qual è il suo percorso professionale?
Ho maturato una specifica esperienza sui profili applicativi della responsabilità amministrativa degli Enti collaborando con uno studio legale specializzato in diritto penale d’impresa. Successivamente, ho ampliato e consolidato la mia competenza ad altri profili della compliance lavorando, per 7 anni, all’interno del dipartimento compliance dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Nel corso della mia carriera professionale ho avuto anche l’occasione di lavorare nel dipartimento compliance di Eni; proprio questa esperienza mi ha permesso di comprendere meglio quanto fosse importante adottare una politica preventiva e non rimediale di gestione del rischio aziendale.
In quali settori professionali è specializzato lo Studio?
Lo Studio Scordino De Bellis ha vocazione di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia in senso ampio e si occupa, tra l’altro, del settore del controllo interno e della compliance.
Avv. Mancini, lei è la prima professionista ad aver pensato di predisporre delle Linee Guida Compliance per rispondere all’emergenza Covid-19, è così?
No, non credo, e non era questa certo l’intenzione. Piuttosto, lo spirito era quello di offrire uno strumento concreto che seguisse il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 sottoscritto dalle parti sociali su invito del Governo Italiano e che si mettesse al servizio di aziende grandi o piccole che potessero sentire l’esigenza di affrontare da subito nuovi protocolli di sicurezza nell’ambito del Modello 231 o comunque nell’ambito degli strumenti di compliance. Per questo abbiamo predisposto e diffuso, naturalmente pro bono, una base di aggiornamento che ciascuna singola azienda potesse adottare e adattare.
Quali ritieni siano le esigenze che il mercato esprime in questo momento particolare per il nostro Paese, segnato dall’emergenza Covid-19?
Dal lato del giurista posso dire che l’esigenza sentita è di massima chiarezza del legislatore, tanto più nel combinare i diversi interessi primari in gioco rappresentati dalla difesa del lavoro e dello stato sociale con il diritto alla salute e alla riservatezza. A ben vedere, questi sono esattamente gli angoli che poi vanno resi compatibili anche nei processi interni delle singole aziende. Il tutto ovviamente in un contesto che pretende massima innovazione e digitalizzazione e che non assegna troppo tempo per riflettere o per discutere, peggio ancora per litigare, sulle interpretazioni.
Tutte le aziende dovranno adottare delle linee guida anti-contagio Covid-19 nel prossimo futuro?
Sì, ritengo necessario per ciascuna azienda e, in particolare, per ciascun Datore di lavoro, adottare Linee guida anti-contagio, che contengano quanto più possibile tutte le misure precauzionali specifiche rispetto all’attività svolta e che risultino come tali idonee a tutelare, in concreto, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Come accennato, tali misure dovranno necessariamente essere non astratte ma definite rispetto alla specificità dell’azienda in una accezione dinamica. Ciò significa che dovrà essere prevista una attività di monitoraggio volta a verificare l’efficacia, nel tempo, delle misure adottate rispetto al rischio specifico. A tal proposito, è importante che si crei un flusso informativo continuo tra i vari soggetti coinvolti, per i profili di rispettiva competenza, nell’implementazione e/o monitoraggio delle suddette misure, quali, a titolo esemplificativo: il Datore di lavoro, l’RSPP, il medico competente e, laddove presente, l’OdV. Da ultimo, è opportuno che sia effettuata una corretta attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti affinché siano consapevoli dei comportamenti corretti che devono adottare per limitare i rischi da esposizione.
L’attività informativa dovrà essere svolta anche in favore dei fornitori che entrano in contatto con l’ambiente aziendale.
Quali sono gli aspetti innovativi che avete dovuto considerare per i moduli di aggiornamento del modello 231 in tempo di Covid-19?
In considerazione dell’attuale emergenza determinata dalla diffusione del Covid -19 le imprese sono chiamate ad adottare nuove misure che, se non correttamente gestite, possono determinare la configurazione di rischi non presidiati sotto il profilo 231.
Come già evidenziato, la mancata adozione da parte del Datore di lavoro di misure specifiche per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori può, astrattamente, configurare a carico dell’impresa profili di responsabilità relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsti dall’art. 25-septies del D.Lgs 231/01.
In tale contesto, inoltre, l’accesso agli ammortizzatori sociali e/o ai benefici fiscali potrebbero costituire, astrattamente, una attività sensibile per la società, con specifico riferimento ad alcuni dei reati presupposto contro la PA e tributari.
E’ dunque importante che all’interno di ciascuna impresa sia eseguita una attività di assessment, volta, sia ad identificare eventuali attività sensibili sia l’efficacia dei relativi presidi. Naturalmente, l’esito di detto assessment può portare a confermare il Modello senza necessità di ulteriori modifiche ovvero può stimolare eventuali aggiornamenti nel senso di quanto suggerito nel nostro modulo. L’Ho già precisato: quella della 231 non è una materia astratta ma deve essere vissuta come una materia dinamica e concreta che vuole l’adozione di strumenti su misura rispetto ad una singola azienda. L’obiettivo è dimostrare di avere davvero operato nel senso di porre ostacoli alla commissione di fatti illeciti, Per questa stessa ragione, si tratta di strumenti che possono risultare funzionali anche per quelle società che, pur non avendo ancora adottato un Modello 231, sentono in ogni caso la necessità di essere effettivamente coerenti con la normativa di riferimento.
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